Aprile 27, 2024


Applicazione 110 Tuel va prevista in Statuto. Gerarchia fonti, continua iniziativa Studio Candiano.
 Corigliano-Rossano (Cs), giovedì 17 settembre 2020 – Contenuti e redazione dello Statuto della Città di Corigliano-Rossano, dopo il primo contributo sulla gerarchia delle fonti normative prosegue l’iniziativa promossa dallo Studio Candiano Avvocati con l’obiettivo di stimolare il dibattito e le attività istituzionali in corso sull’importante momento costituente della nuova Città; 

aprirsi alla Comunità per concorrere a far crescere la consapevolezza ed il vero senso del diritto di cittadinanza, che non può non fondare sulla conoscenza; stimolare protagonismo civico. Il secondo contributo è dedicato alla riserva statutaria relativa al famoso articolo 110 del TUEL sugli incarichi dirigenziali a tempo determinato, di stringente attualità.
 
Il tema della collocazione dello Statuto nella gerarchia delle fonti normative, affrontato con il primo contributo scientifico dei giorni scorsi, al di là della teoria, ha effetti pratici molto rilevanti sulla struttura dell’atto fondativo in previsione della sua tenuta nel tempo, ma anche della immediata quotidiana applicazione. Può farsi un esempio che, peraltro, ha una sua stringente attualità.
 
L’istituto previsto dall’articolo 110 I° comma del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.), cioè il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, ha natura del tutto straordinaria, per come più volte ricordato dalla Corte Costituzionale, a custodia della previsione dell’articolo 97 della Carta che richiede il pubblico concorso come strumento per l’accesso al pubblico impiego. Circostanza che – per quel che ci accade intorno – non sembra chiara a chi governa la realtà locale.
 
È lo stesso articolo 110 che, nel suo incipit, circoscrive ed autolimita la sua applicazione subordinandola alla preventiva previsione nello Statuto Comunale (Lo Statuto può prevedere..).
 
Peraltro la chiara riserva statutaria, perché di questo si tratta, vale in questo caso anche a garantire l’intervento del Consiglio Comunale in una materia delicata come la Dirigenza, per evitare possibili usi distorsivi dell’istituto da parte degli organi di governo politico e di gestione amministrativa dell’Ente. Il dirigente a tempo determinato, infatti, è tendenzialmente più fidelizzabile rispetto ai desiderata dell’Esecutivo, in ragione delle modalità a maglie larghe di selezione spesso usate e della precarietà del rapporto.
 
La prima conclusione è la seguente: se manca la previsione statutaria il Comune non può ricorrere all’istituto disciplinato dall’articolo 110 del T.U.E.L.
 
Ora spingiamoci a svolgere ulteriori considerazioni riferite alla nostra realtà. Il Comune di Corigliano Rossano – a distanza di circa un anno e mezzo dall’insediamento del primo Consiglio democraticamente eletto – non si è ancora dotato di un proprio Statuto, nonostante il termine di sei mesi posto dalla legge: concretizzando un grave vulnus ed una rilevante anomalia.
 
In precedenza, né i consigli dei due originari enti nel breve periodo tra l’approvazione della legge regionale istitutiva ed il loro scioglimento, né il Commissario Prefettizio nella fase di gestione transitoria fino alle prime elezioni, hanno proceduto all’approvazione di uno Statuto provvisorio.
 
In questa condizione la legge prevede che si applichi in via transitoria lo Statuto di Corigliano Calabro, quale Comune demograficamente più grande. Ebbene, nello Statuto ausonico mancava e manca qualsiasi previsione sulla possibilità del conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 110 T.U.E.L., per il semplice fatto che non vi è nessuna disciplina in punto alla Dirigenza, del tutto assente presso l’allora Comune di Corigliano. Stante la specialità della previsione può altresì escludersi qualsiasi interpretazione estensiva, analogica o meno che sia.
 
Perciò, in costanza di tale vuoto normativo, pare ragionevole – a monte – sollevare un dubbio sulla legittimità dell’attivazione della procedura ex articolo 110 T.U.E.L., e sulla conseguente facoltà del Sindaco di nominare Dirigenti a tempo determinato. Ancor più se si considera la straordinarietà del contesto della fusione e la venuta ad esistenza di una nuova entità amministrativa, il cui Consiglio Comunale fin qui non ha mai potuto assumere posizione (e nemmeno consapevolezza) sull’argomento, nonostante la sua competenza da esercitare in sede di Statuto.
 
Chi può escludere che tra qualche mese lo Statuto neghi tale possibilità o la disciplini in forme più stringenti? Se ciò accadesse, i rapporti in corso ex articolo 110 T.U.E.L., già illegittimi in base alla tesi qui prospettata, dovrebbero interrompersi immediatamente. Senza considerare la questione della validità dei provvedimenti emanati medio tempore dai dirigenti così nominati e perciò carenti di potere, nonché dei riflessi in tema di responsabilità erariale. Come si vede non è solo un problema giuridico, ma anche di metodo e di correttezza politico-istituzionale.  Ora, al di là del merito del dubbio sollevato, sarebbe utile riflettere sulla circostanza che procedere in costante precarietà e provvisorietà e col rischio di conseguenze negative, nuoce all’efficacia dell’azione amministrativa, che ha bisogno di un quadro di riferimento fatto di certezze e non di zone grigie.