Ottobre 15, 2024
CANDIANO-STUDIO

CONFERIBILI FUNZIONI ANCHE NEI COMUNI SOTTO 100 MILA. CANDIANO: CONFERMATO DA NORME, CONSULTA E ANAC.

 

Corigliano-Rossano (Cs), giovedì 1 aprile 2021 – La tesi della inconferibilità delle funzioni di Direttore Generale nei comuni con meno di 100 mila abitanti è smentita da norme e sentenze delle Corte Costituzionale. La relativa potestà può essere esercitata normando i principi nello Statuto con riferimento alle ipotesi alternative del Segretario Comunale o del Dirigente Generale, lasciando al Regolamento la disciplina di dettaglio.

 

È quanto ribadisce lo Studio Candiano Avvocati, smentendo quanto attribuito nei giorni scorsi alla Presidente della Commissione Statuto e tornando a sottolineare la natura esclusivamente scientifica dei contributi elaborati e condivisi e che – scandisce – rifuggono gli scopi polemici: essi possono essere lasciati cadere nell’oblio, ovvero fatti oggetto di discussione seria ed approfondita. Come già detto, se alcuni temi generali sollevati e talune ipotesi interpretative avanzate entrano nell’attualità del dibattito, lo Studio – concludono gli avvocati Candiano – non può e non vuole obiettare nulla, né prendere posizione se non richiesto.

 

CONTRIBUTI STUDIO CANDIANO AVVOCATI

N. 12/ORGANIZZAZIONE/ALTRE ANNOTAZIONI

 

Ci si era riservati di ritornare sull’Organizzazione, tema cruciale per la vita dell’Ente, che richiede di essere disciplinato in un quadro di regole chiare e definite. Con la riforma del 2001 del Titolo V° della Costituzione, l’organizzazione amministrativa è stata rimessa alla competenza primaria dei comuni. L’attuazione di quella Riforma ha trovato eco nella legge n. 131 del 2003, in particolare nell’articolo 4 per disciplina della potestà normativa degli enti locali, ivi articolata in statutaria e regolamentare.

 

In relazione alla collocazione nella gerarchia delle fonti normative (tema già affrontato nel Contributo N.1 dello Studio), può affermarsi che lo Statuto prevale sicuramente sui regolamenti governativi o regionali e, in un certo senso, si pone sullo stesso piano della legge, con possibilità di derogare alle norme dispositive, purché in armonia con quelle di principio.

 

È del tutto legittimo che Corigliano-Rossano coltivi l’ambizione di dotarsi di una macro-struttura organizzativa idonea ad affrontare i problemi di una città complessa, con la previsione di 15 Settori, rispetto ai 10 previsti in via provvisoria dal Commissario. Purché sussista compatibilità con lo stato delle sue finanze, all’attualità e nella prospettiva triennale entro cui si articola il Piano del fabbisogno del personale; e non si sacrifichino altre esigenze essenziali della comunità.

 

Però come sempre i numeri da soli non bastano, se non supportati da razionalità e coerenza delle scelte. Una struttura composta da 15 dirigenti non può certo fare meno di un efficace coordinamento e necessita di momenti collegiali di confronto. In tale senso è da valutare positivamente l’idea della Conferenza dei Dirigenti, che però va formalmente istituita e definita nello Statuto e poi disciplinata dettagliatamente nel Regolamento. Ma chi convoca, coordina e riconduce a sintesi l’attività di un tale organismo?

 

Nella consapevolezza dei problemi sottesi, per trovare una possibile soluzione, avevamo suggerito di indagare sulla figura del Direttore Generale e del Segretario Comunale. In merito al Direttore Generale, si è obiettato il divieto di istituirlo nei comuni con popolazione inferiore a 100 mila abitanti: l’affermazione non coglie nel segno ed è frutto di approssimazione.

 

La tesi presume di fondare sulla Legge di Bilancio annuale e pluriennale 2010/12 che, nel ridurre i contributi dello stato ai comuni su base triennale, ha correlativamente varato disposizioni per il contenimento della spesa. I risparmi da operare sono stati individuati, tra l’altro, nella rinuncia al Direttore Generale da parte dei comuni con popolazione inferiore a 100 mila abitanti.

 

La disposizione viene impartita ai comuni di quella fascia, ma non contiene alcuna abrogazione dell’art. 108 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL): e perciò se si consultano le fonti ufficiali e più accreditate, l’articolo è ancora oggi riportato nella sua integrità originaria.

 

Il fatto è che la debole tesi avanzata non considera la natura finanziaria della norma e, dunque, i suoi circoscritti effetti, che gli eventi successivi si sono presi poi il compito di dimostrare. La citata Legge di Bilancio non ha messo e non poteva mettere in discussione la potestà del comune, costituzionalmente garantita, di attribuire a qualcuno le funzioni così indicate nell’articolo 108 del TUEL: “provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo dell’Ente secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza (..)”.

 

A tutto voler concedere, nei limiti suddetti ed in quel contesto, quella norma di bilancio poteva tutt’al più incidere sulla modalità di reclutamento del Direttore Generale ex articolo 108 TUEL, cioè “al di fuori della dotazione organica”, che oggettivamente pone qualche problema extra di spesa. Ma nient’altro.

 

Sulle presunte e superficiali tesi di un’abrogazione tout court di quella norma (per i comuni con meno di 100 mila abitanti) ha posto una pietra tombale la sentenza della Corte Costituzionale N. 23 del 2019, che in un suo passaggio scrive “ (..) nei Comuni con popolazione inferiore ai centomila abitanti, il Segretario può essere nominato (anche) Direttore Generale”.

 

Si inserisce in questo solco anche l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con la Delibera N.1202 del 18 dicembre 2019 che, dopo aver richiamato la citata sentenza della Corte Costituzionale, nel decidere il caso sottopostole ha così statuito “(..) al Segretario comunale o provinciale e, negli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, al Direttore generale, ove nominato, sono applicabili le disposizioni (..)”, ribadendo sia la persistenza del Direttore Generale sotto i 100 mila abitanti, ma anche il collegamento con il Segretario comunale e la loro alternatività in quelle funzioni.

 

In verità un’altra conferma sulla persistenza era venuta già in precedenza dallo stesso legislatore con l’articolo 6/VII comma del D.L. N. 78/2015 convertito nella Legge N.125/2015, in cui la figura del Direttore Generale (ex articolo 108 TUEL) è espressamente richiamata, senza alcun limite demografico. E tanto altro ancora si potrebbe aggiungere.

 

Alla luce delle considerazioni che precedono, il comune (con meno di 100 mila abitanti) che voglia attribuire le funzioni di Direzione Generale, pur con il massimo della cautela possibile ha almeno due possibilità.

 

La prima ipotesi è il conferimento delle funzioni al Segretario, figura passata in pochi anni dall’ipotesi di una sua eliminazione a favore del Dirigente apicale, ad una rivalutazione culminata di recente della disciplina contenuta nell’articolo 101 del Contratto Collettino Nazionale di Lavoro (CCNL) – Area Funzioni Locali del dicembre 2020: rivalutazione che sembra non trovi giustizia nella stringata previsione contenuta nell’articolo 32 della bozza di Statuto di Corigliano-Rossano, peraltro privo di qualsiasi richiamo esterno.

 

La seconda ipotesi è che le funzioni vengano attribuite ad uno dei dirigenti ricompresi dell’organico, secondo il criterio della rotazione ed in coerenza con gli obiettivi temporalmente prevalenti dell’azione di Governo.

 

In entrambi i casi si rispetta l’autonomia dei comuni in tema di organizzazione amministrativa e si tiene sotto controllo la spesa, atteso che quelle funzioni verrebbero assegnate a figure che non rappresentano un costo aggiuntivo per l’Ente, perché già presenti.

 

In conclusione, archiviata l’inconsistente tesi dell’inconferibilità delle funzioni di Direttore Generale nei comuni con meno di 100 mila abitanti, si è dell’avviso che la relativa potestà venga esercitata normando i principi nello Statuto con riferimento ad entrambe le ipotesi alternative (Segretario o Dirigente) e lasciando al Regolamento la disciplina di dettaglio. – (Fonte: Studio Candiano Avvocati Corigliano-Rossano – Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying)