Ottobre 13, 2024
CANDIANO-STUDIO

COME SI SCELGONO NOME, STEMMA, GONFALONE E SEDE? SERVIRÀ EQUILIBRIO ED SINTONIA SOCIALE.

Corigliano-Rossano (Cs), lunedì 26 ottobre 2020 – Nuovo Statuto, quali sono le materie di cui si deve occupare la Carta fondamentale della nuova Città? – È l’interrogativo sul quale si focalizza il terzo contributo promosso dallo Studio Candiano Avvocati che prosegue il progetto di informazione, sensibilizzazione e formazione. Obiettivo dell’iniziativa che non vuole sostituirsi a niente ed a nessuno e che non ha la pretesa di denunciare alcunché, resta soltanto quello di stimolare dal basso il dibattito e le attività istituzionali in corso sull’importante momento costituente della nuova Città.

CONTRIBUTI STUDIO CANDIANO AVVOCATI

3/LE MATERIE OGGETTO DELLO STATUTO

Le materie oggetto di disciplina statutaria trovano la loro indicazione di base nell’art. 6 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL). Si tratta delle norme fondamentali e dei criteri generali dell’Organizzazione dell’Ente, delle specifiche attribuzioni degli organi e delle forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, e dei modi di esercizio della rappresentanza legale, anche in giudizio.

 

Ed ancora vengono aggiunti gli strumenti di collaborazione fra Comuni e Province, quelli per la partecipazione popolare ed il decentramento, per l’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e, previsione di sfondamento, quanto ulteriormente previsto dal testo unico.

 

Infine, in altro comma, demanda allo Statuto di fissare norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi delle leggi vigenti e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

 

Dalla sua semplice lettura l’articolo citato e qui sintetizzato denuncia limiti di chiarezza e sconta la datazione ormai risalente a trenta anni fa, quando taluni argomenti non erano come oggi patrimonio comune di tutti.

 

Quel che emerge evidente sul piano tecnico-giuridico, invece, è la non tassatività delle materie, che vengono indicate ma non elencate e che ancorché delimitare un contenuto, si appalesano come contenitori.

 

La proposizione dei temi in maniera generale (se non generica) ha il vantaggio di consentire maggiore spazio di manovra nell’elaborazione dello Statuto. Occuparsi, quindi, non solo delle materie indicate, ma anche di quelle non espressamente riservate ad altri livelli di normazione. Ma anche, con la flessibilità necessaria, adattare gli argomenti in base all’evoluzione dei vari istituti, sia dal punto di vista della successione delle normative nel tempo che della crescita della coscienza collettiva.

 

Ecco alcuni esempi.

Sull’Organizzazione incidono sicuramente le diverse attribuzioni di competenze, le innovazioni in materia di applicazione dell’informatica all’azione amministrativa ed i diversi paradigmi per la gestione delle risorse umane, meno rigidi e più legati al fabbisogno da individuare in base alla missione da compiere in un arco temporale medio-lungo. Così come la prospettiva degli strumenti di partecipazione popolare è sicuramente cambiata rispetto al 1990, con un’accentuazione della tendenza verso forme di democrazia diretta rispetto a quella delegata.

 

Ma per redigere questo Statuto in modo che sia effettivamente espressione dell’Autonomia di una Comunità, che è nuova ma antica nello stesso tempo, ci vuole qualcosa in più.

 

È necessario conquistare ed occupare veramente tutti gli spazi consentiti nella delicata alchimia della gerarchia delle fonti per come già esposta e che si dovrà avere sempre presente.

 

Perché la Fusione è una peculiarità che qui si traduce in difficoltà ed in cui nulla può essere dato per scontato.

 

A partire dagli elementi costitutivi della personalità giuridica pubblica di un Comune che di solito non danno luogo a particolari questioni: il Nome, lo Stemma ed il Gonfalone, la Sede.

 

Essi, esistendo da sempre, in condizioni ordinarie si danno per scontati e – dopo la L. n. 142/1990 – sono stati semplicemente trasfusi negli Statuti.

 

Nella Fusione evidentemente non è così e guai a banalizzarli. E la difficoltà è ancora maggiore quando – come nel nostro caso – le entità originarie avevano pressoché pari peso demografico, territoriale e politico; insomma quando (sbagliando o meno non importa) ognuna di essa pensa di poter avanzare delle rivendicazioni.

 

Su tali elementi costitutivi si impongono delle ineludibili scelte, da operare nelle sedi competenti e con gli strumenti idonei: come chiamare la nuova Città? Quale Stemma e Gonfalone dovranno contraddistinguerla? Dove fissare la Sede?

 

Sono temi per così dire sensibili, in cui la tentazione del campanilismo (anche di quello sano) è assai forte.

 

Perciò occorre grande equilibrio, per raggiungere il quale conta molto il grado di sintonia tra i cittadini, le Istituzioni di Governo e la classe dirigente in senso lato; per dirla diversamente, è e sarà determinante il grado di coinvolgimento e la tensione che la Società nel suo insieme riuscirà a mantenere verso la realizzazione dell’Idea, che in qualche modo ha scelto.

 

Si coglie l’occasione per ricordare, infine, che lo studio legale Candiano ha attivato un indirizzo e-mail dedicato, statuto@studiolegalecandiano.com, attraverso cui chiunque potrà interagire, ponendo questioni o inviando contributi su determinati profili. –